INCENTIVI, AGEVOLAZIONI

Incentivi, agevolazioni, ovvero contributi economici a sostegno degli interventi di miglioramento energetico

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CERTIFICATI BIANCHI

Il meccanismo dei Certificati Bianchi, detti anche Titoli di Efficienza Energetica (TEE), è uno dei principali strumenti di promozione dell’efficienza energetica in Italia.

I certificati bianchi sono titoli negoziabili che attestano i risparmi energetici conseguiti negli usi finali di energia a seguito della realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, ma riguardano anche interventi realizzati nel settore civile e misure comportamentali.

Il meccanismo dei certificati bianchi è un sistema di incentivazione che si basa su un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria a parte dei distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (soggetti obbligati).

Il sistema prevede obblighi di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (i “Soggetti obbligati”) e attribuisce, per ogni anno, obiettivi da raggiungere. I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d’obbligo di risparmio in due modi: realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo oppure acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo.

Oltre ai distributori di energia, possono partecipare al meccanismo anche i soggetti volontari che tipicamente sono tutti gli operatori (aziende del settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti ) che liberamente scelgono di realizzare interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia cui si riconosce il diritto a ricevere la corrispondente quantità di certificati bianchi.

I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d’obbligo di risparmio in due modi:

  • Realizzando direttamente o attraverso le società da essi controllate i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo.

  • Acquistando certificati bianchi dagli altri soggetti ammessi al meccanismo: altri distributori, soggetti sia pubblici che privati che sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 (ESCO) o che hanno nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o sono in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.

Per ogni Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP) di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica viene riconosciuto un Certificato Bianco per tutta la sua vita utile stabilita dalla normativa.

I soggetti volontari e i soggetti obbligati scambiano i certificati bianchi sulla piattaforma di mercato gestita dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) o attraverso contrattazioni bilaterali.

Se sei alla ricerca di un partner affidabile che curi l’intero iter per l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, siamo in grado di supportarti al fine di ottenere incentivi, agevolazioni relativi al tuo progetto di efficienza energetica.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Le agevolazioni previste sono quelle sulle Ristrutturazioni Edilizie, inerenti gli interventi di ristrutturazione edilizia, e quelle di Riqualificazione Energetica che sono concesse quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia consiste in una detrazione del 50% delle spese sostenute fino al limite massimo di 96.000 euro delle spese sostenute. In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’ Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi), l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.
Se sei alla ricerca di un partner affidabile che curi l’intero iter per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali, siamo in grado di supportarti per la presentazione di tutte le istanze necessarie.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia consiste in una detrazione del 50% delle spese sostenute fino al limite massimo di 96.000 euro delle spese sostenute. In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.

RIQUALIFICA ENERGETICA

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’ Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi), l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.
Se sei alla ricerca di un partner affidabile che curi l’intero iter per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali, siamo in grado di supportarti per la presentazione di tutte le istanze necessarie.

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CONTO TERMICO

Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.
I soggetti ammessi all’incentivo sono la pubblica amministrazione e i soggetti privati, che possono accedere agli incentivi anche in maniera indiretta attraverso l’intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica.

Gli interventi incentivati dal conto termico, suddivisi tra pubblica amministrazione e privati, sono riportati nella seguente tabella.

SOGGETTI
AMMESSI
RIF. TIPOLOGIA INTERVENTO DURATA NOTE
P.A. Art.4,c.1,lett.a isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato; 5 anni intervento riconfermato
P.A. Art.4,c.1,lett.b sostituzione delle chiusure trasparenti, infissi compresi, che delimitano il volume climatizzato; 5 anni intervento riconfermato
P.A. Art.4,c.1,lett.c sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale che utilizzano caldaie a condensazione; 5 anni intervento riconfermato
P.A. Art.4,c.1,lett.d installazione di sistemi di schermatura e/o di ombreggiamento delle chiusure trasparenti da E-S-E a O, fissi o mobili, non trasportabili; 5 anni intervento riconfermato
P.A. Art.4,c.1,lett.e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, nZEB; 5 anni Nuova introduzione
P.A. Art.4,c.1,lett.f la sostituzione di sistemi per l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione; 5 anni Nuova introduzione
P.A. Art.4,c.1,lett.g l’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici, compresa quella di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; 5 anni Nuova introduzione
P.A.+ Priv. Art.4,c.2,lett.a sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di ACS, dotati di pompa di calore elettriche o a gas interfacciati con una sorgente rinnovabile, che prevedano anche la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica superiore a 200 kW; P ≤ 35 kW
2 anni
da P>35kW a P≤2000kW
5 anni
intervento riconfermato
P.A.+ Priv. Art.4,c.2,lett.b sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento di serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; P≤35 kW
2 anni
da P>35kW a P≤2000kW
5 anni
intervento riconfermato
P.A.+ Priv. Art.4,c.2,lett.c installazione di impianti solari termici per la produzione di ACS o a integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, eventualmente abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica da utilizzare per processi produttivi o da immettere in reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. E’ previsto l’obbligo di contabilizzazione del calore nel caso di impianti solari con superficie del campo solare maggiore di 100 m2.; SL≤50 m2
2 anni
da SL>50m2a SL>2500m2
5 anni
intervento riconfermato
P.A.+ Priv. Art.4,c.2,lett.d sostituzione di scaldaacqua elettrici con scaldaacqua a pompa di calore. 2 anni intervento riconfermato
P.A.+ Priv. Art.4,c.2,lett.e sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore; i destinatari sono le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati e la durata dell’incentivo è 2 anni per impianti di potenza termica utile nominale fino a 35 kW e 5 anni per impianti con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW. P ≤ 35 kW
2 anni
P >35 kW
5 anni
intervento riconfermato

Se sei alla ricerca di un partner affidabile che curi l’intero iter per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali, siamo in grado di supportarti per la presentazione di tutte le istanze necessarie

Isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato.

  • SOGGETTI AMMESSI: P.A.
  • RIF: Art.4,c.1,lett.a
  • DURATA: 5 anni
  • NOTE: intervento riconfermato

Sostituzione delle chiusure trasparenti, infissi compresi, che delimitano il volume climatizzato;

  • SOGGETTI AMMESSI: P.A.
  • RIF: Art.4,c.1,lett.b
  • DURATA: 5 anni
  • NOTE: intervento riconfermato

Installazione di sistemi di schermatura e/o di ombreggiamento delle chiusure trasparenti da E-S-E a O, fissi o mobili, non trasportabili;

  • SOGGETTI AMMESSI: P.A.
  • RIF: Art.4,c.1,lett.d
  • DURATA: 5 anni
  • NOTE: intervento riconfermato

La trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, nZEB;

  • SOGGETTI AMMESSI: P.A.
  • RIF: Art.4,c.1,lett.e
  • DURATA: 5 anni
  • NOTE: nuova introduzione

Sostituzione di scaldaacqua elettrici con scaldaacqua a pompa di calore.

  • SOGGETTI AMMESSI: P.A.
  • RIF: Art.4,c.2,lett.d
  • DURATA: 2 anni
  • NOTE: intervento riconfermato

COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO (CAR)

La cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica e calore. Un’unità di cogenerazione è definita ad alto rendimento (CAR) se il valore del risparmio di energia primaria (PES) che ne consegue è almeno del 10% oppure, nel caso di unità di micro-cogenerazione (< 50 kWe) o piccola cogenerazione (< 1 MWe), se assume un valore positivo.

Possono accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi le unità di cogenerazione riconosciute CAR. Il GSE provvede annualmente al riconoscimento a consuntivo del funzionamento di CAR per le unità di cogenerazione che lo richiedono, al successivo riconoscimento del numero di certificati bianchi cui hanno diritto.

I principali benefici che la legislazione attuale riconosce alla Cogenerazione ad Alto Rendimento sono:

  • La precedenza, nell'ambito del dispacciamento, dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione rispetto a quella prodotta da fonti convenzionali.

  • Le agevolazioni fiscali sull'accisa del gas metano utilizzato per la cogenerazione.

  • La possibilità di accedere al servizio di Scambio sul Posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento con potenza nominale fino a 200 kW.

  • La possibilità di applicare condizioni tecnico-economiche semplificate per la connessione alla rete elettrica.

Se sei alla ricerca di un partner cui commissionare la pratica per il riconoscimento di cogenerazione ad alto rendimento del tuo impianto, siamo in grado di supportarti al fine di ottenere i benefici di incentivi, agevolazioni come ad esempio i certificati bianchi.

IMPRESA A FORTE CONSUMO DI ENERGIA (ENERGIVORI)

Lo status di “impresa a forte consumo di energia” o di “energivoro” consente di non pagare parte degli oneri di sistema che oggi costituiscono una parte non indifferente del costo della fattura energetica. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato lo scorso 21 dicembre 2017 il decreto che disciplina le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia a decorrere dal 1° gennaio 2018 che consente di ridurre il costo dell’elettricità per gli energivori.

Il decreto stabilisce che ad accedere alle agevolazioni sono le imprese energivore che rientrano in uno dei seguenti casi:

  • Hanno un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno ed operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE.

  • Hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno, operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, in relazione al VAL, non inferiore al 20%.

  • Hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA.

I livelli di contribuzione si riferiscono alla sola parte degli oneri di sistema relativa al supporto delle energie rinnovabili e alla cogenerazione, e sono diversi a seconda dell’appartenenza delle imprese alle categorie sopra descritte. Le agevolazioni agli energivori sono riconosciute direttamente in fattura mediante l’applicazione di aliquote differenziate della nuova componente Asos (componente tariffaria a copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione CIP6/92) a seconda della classe di agevolazione in cui rientra l’impresa.

Possiamo offrirti il supporto necessario per la valutazione la verifica preliminare di impresa energivora e, in caso affermativo, possiamo curare tutti gli aspetti per l’iscrizione nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’ottenimento di incentivi, agevolazioni

ESENZIONE E DEFISCALIZZAZIONE ACCISE

Il Testo Unico delle Accise, aggiornato con il decreto legislativo n° 26 del Febbraio 2007, riporta alcune importanti aspetti riguardo l’agevolazione e/o l’esenzione delle accise dell’energia elettrica e del gas naturale (solo per particolari attività produttive).

  • 1- Impieghi diversi da carburante per motori o di combustibile per riscaldamento.

  • 2- Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per volididattici

  • 3- Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto.

  • 4- Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci.

  • 4bis- Gasolio commerciale usato come carburante.

  • 5- Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

  • 9- Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali.

  • 15- Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali.

  • 11- Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica.

L’art. 21, comma 13, del TUA prevede la non sottoposizione dei prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici.

Fra i processi mineralogici troviamo, ad esempio, la fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro, la fabbricazione di prodotti ceramici, la fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, la fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso, la produzione di conglomerati bituminosi, etc.

Fra i processi metallurgici troviamo quelli di cui alla sottosezione DJ27 della classificazione delle attività economiche ATECO, in particolare la metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo.

Siamo in grado di supportarti in tutto l’iter previsto dai regolamenti in accordo con l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente per l’ottenimento di suddetti incentivi, agevolazioni.

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INCENTIVI E AGEVOLAZIONI FISCALI

Contributi economici a sostegno degli interventi di miglioramento energetico

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SISTEMI DI GESTIONE ENERGIA

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